Art. 1.
E costituito il CIRCOLO TRENTINO PER LARCHITETTURA CONTEMPORANEA con sede in Trento, Piazza
Cappuccini n. 1.
Esso è una libera associazione di appassionati di. architettura e di arte.
Art. 2.
Il Circolo è apartitico, aconfessionale, senza scopo da lucro, né diretto o indiretto, o di pubblicità personale per
í Soci.
La sua durata è illimitata.
Art. 3.
Finalità del Circolo sono:
promuovere la conoscenza delle realtà e dei temi specifici dell’architettura contemporanea;
studiare i rapporti tra le varie espressioni dell’architettura contemporanea e la realtà locale;
confrontare i temi dell’architettura, quelli della critica estetica, nella sua espressione contemporanea,
quelli della critica storica;
sviluppare relazioni amichevoli tra i soci.
Art. 4.
Ad ogni effetto l’anno sociale corrisponde a quello solare.
Art. 5.
Socio può essere ogni persona di maggiore età, interessata allo sviluppo delle finalità del Circolo.
Art. 6.
I Soci si distinguono in soci effettivi e soci onorari.
I primi comprendono coloro che partecipano in modo fattivo all’attività comune, impegnandosi a presenziare
agli incontri programmati e a svolgere i compiti sociali. I secondi sono nominati dall’Assemblea, per speciali
benemerenze.
Per diventare socio effettivo occorre la presentazione al Consiglio direttivo, cui compete l’accettazione, da
parte di almeno due soci.
Art. 7.
Il patrimonio è costituito a tutto ciò che perverrà al Circolo a qualunque titolo, inclusi i proventi delle quote
associative annuali; il relativo ammontare è stabilito dall’Assemblea dei soci fondatori per l’anno 1993 e, per gli
anni successivi, dall’Assemblea ordinaria dei soci, entro il 31 gennaio. Esse vanno versate entro il 15 febbraio
successivo.
Il Socio di nuova iscrizione deve versare l’intera quota annuale al momento del suo ingresso nel Circolo.
I Soci onorari sono esenti dal pagamento della quota associativa.
Art. 8.
La qualifica di socio effettivo si perde:
a. per spontanea rinuncia;
b. per il mancato pagamento della quota associativa, nonostante l’invito a provvedere;
c. per manifesto dissenso dalle finalità del Circolo;
d. per numero quattro assenze ingiustificate consecutive dagli incontri stabiliti dal programma del Circolo.
Il provvedimento di esclusione, adeguatamente motivato, è deliberato dall’Assemblea dei Soci, su proposta
del Consiglio direttivo, ed è immediatamente notificato all’interessato.
Art. 9.
Sono organi del Circolo:
— l’Assemblea dei Soci;
— il Consiglio Direttivo;
— il Collegio dei Sindaci;
— il Collegio dei Probiviri.
Art. 10.
L’Assemblea del Circolo si riunisce almeno una volta all’anno entro il 31 marzo, in sessione ordinaria, ed in
sessione straordinaria ogni qual volta il Consiglio direttivo, a maggioranza, lo ritiene opportuno; è inoltre
convocata su richiesta, diretta al Presidente, di almeno un terzo dei Soci effettivi; in tal caso i proponenti
devono formulare gli argomenti da sottoporre alla discussione.
Art. 11.
L’Assemblea delibera sulle direttive di massima dell’attività sociale, in particolare sulla scelta dei temi di studio
annuali; approva il bilancio preventivo e quello consuntivo; elegge le cariche sociali, nomina í Soci onorari,
apporta le necessarie modifiche allo Statuto e decide su ogni questione le sia sottoposta con le prescritte
modalità.
Art. 12.
Tutti i Soci hanno diritto di partecipare all’Assemblea ed alla discussione, però hanno diritto di voto solo i Soci
effettivi in regola con il versamento della quota. L’elezione delle cariche sociali può avvenire a scrutinio
segreto; sono eleggibili i soci effettivi non morosi.
Art. 13.
L’Assemblea è convocata nella Sede sociale o altrove, previa comunicazione del luogo e dell’ordine del
giorno, con anticipo di almeno otto giorni sulla data prescelta ed è presieduta dal Presidente del Consiglio
direttivo.
L’Assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà dei Soci effettivi; in seconda
convocazione, dopo mezzora, con qualsiasi presenza.
Le delibere devono essere prese a maggioranza dei presenti.
Le delibere relative a modifiche dello Statuto, allo scioglimento del Circolo e alla devoluzione del patrimonio
residuo, devono avere il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci effettivi non morosi.
Art. 14.
In caso di scioglimento, il patrimonio sarà devoluto ad altro Ente che persegua finalità culturali, designato
dall’Assemblea.
Art. 15.
Il Circolo è retto da un Consiglio direttivo eletto per un biennio dall’Assemblea con votazione anche segreta.
Il primo Consiglio direttivo, eletto dall’Assemblea dei Soci fondatori, dura in carica un anno.
In ambedue i casi, alla scadenza, può essere rieletto in parte o al completo.
Il Consiglio direttivo è composto da dieci membri. Di questi, almeno uno dovrà essere di età inferiore ai
trentacinque anni all’atto dell’elezione, ed uno, sempre allatto dell’elezione, ancora studente in una facoltà di
architettura o ingegneria. Se non si trovano, tra i Soci effettivi, persone che abbiano questi requisiti, essi sono
sostituiti da altri membri.
Art. 16.
Il Consiglio direttivo sceglierà al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio direttivo ha facoltà di attribuire, in rapporto all’attuazione del programma sociale, particolari compiti
o mansioni ai Soci.
Il Presidente convoca i1 Consiglio neoeletto entro quindici giorni dalla nomina.
Art. 17.
Il Consiglio direttivo delibera le iniziative da adottare, attua le delibere dell’Assemblea, provvede in base allo
Statuto a quanto occorre per il perseguimento degli scopi sociali, amministra il patrimonio sociale, predispone
per ciascun anno un rapporto sull’attività svolta e da svolgere, il rendiconto finanziario ed il preventivo.
Art. 18.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente
che ne assume le veci. In caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano presente.
Art. 19.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno ogni sei mesi e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, o su
richiesta, anche verbale, di almeno quattro dei suoi membri.
Per la validità delle delibere del Consiglio occorre la maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
I verbali sono redatti dal Segretario, o, in assenza di questi, da un membro del Consiglio e devono essere
sottoscritti in calce dal Presidente e dal redattore.
Art. 20.
Il Presidente esercita la legale rappresentanza del Circolo, attua le direttive del Consiglio e vigila
sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio.
In caso d’urgenza, d’intesa con il Segretario, può assumere le funzioni ed i poteri del Consiglio stesso,
riferendone poi agli altri membri nel corso della successiva riunione per la ratifica.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni competono al Vice Presidente.
Art. 21.
Il Segretario cura gli atti ufficiali del Circolo.
Art. 22.
Il Tesoriere provvede all’incasso delle quote sociali e di ogni altra somma dovuta al Circolo e cura la gestione
finanziaria secondo gli indirizzi dell’Assemblea e del Consiglio e secondo le disponibilità della cassa sociale.
Il Consiglio direttivo e i Sindaci possono chiedergliene ragioni ogni qualvolta lo ritengano necessario.
Il Tesoriere aprirà presso una banca un conto corrente o un libretto di risparmio sul quale potrà effettuare
operazioni fino all’importo di lire cinquecentomila; per somme superiori, necessita la firma congiunta del
Presidente. Il Tesoriere potrà invece effettuare, per conto del Circolo, riscossioni di somme di qualsiasi
ammontare da chiunque ed a qualsiasi titolo dovute, rilasciandone valide e liberatorie quietanze a saldo. Alla
fine di ogni anno il Tesoriere redige il Conto consuntivo e, d’intesa con il Consiglio direttivo, quello di
previsione.
Art. 23.
I Sindaci o Revisori dei conti sono eletti dall’Assemblea in numero di due, durano in carica due anni, sono
rieleggibili e controllano gli introiti e le spese, sottoponendo a revisione e controllo ogni atto amministrativo e i.
bilanci.
Art. 24.
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre Soci nominati dall’Assemblea tra i più anziani di età e di iscrizione al
Circolo.
Durano in carica due anni e sono rieleggibili. I membri del Collegio designeranno quale di loro avrà le funzioni
di Presidente.
Art. 25.
I fondi del Circolo devono essere impiegati esclusivamente per il conseguimento delle finalità indicate dallo
Statuto.
Ai componenti degli organi sociali non è dovuto alcun compenso, al di fuori del rimborso delle spese
straordinarie, deliberate di volta in volta dal Consiglio.
